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Carta Dei Servizi AMFLa legge n. 273 dell'11 luglio 1995, prevede l'adozione di tutti i "soggetti erogatori di pubblici servizi" di proprie " Carte dei Servizi". Emanare una "Carta dei Servizi" per le Farmacie, potrebbe sembrare superfluo anche perchè l'agire del farmacista è prevista dalla vigente normativa. Lo sarebbe se si pensasse al solo ai "consigli per i farmaci senza obbligo di ricetta medica" che il farmacista dispensa. Ma, nella realtà, la professionalità molto complessa del farmacista si esprime ogni volta che viene a contatto con l'utente. Valutare la spedizione della ricetta, verificare la legittimità della prescrizione, in applicazione della normativa vigente. Avere presente una normativa molto articolata e in costante evoluzione. Fornire all'utente tutte quelle informazioni in più che, sempre, una terapia farmacologica richiede come: la conservazione del farmaco, le modalità di somministrazione, le eventuali interazioni, i possibili effetti collaterali, ecc. .. Ma non basta, il Farmacista è chiamato ad assistere il cittadino nel momento in cui questo, privo dell'assistenza del medico, circostanza molto ricorrente, richiede consigli terapeutici, di prima istanza e per le lievi patologie. E ancor di più per i farmaci per i quali non è richiesta la prescrizione medica, per i presidi medico-chirurgici, per i prodotti cosmetici, di erboristeria, alcuni prodotti omeopatici. Ma, per quanto essenziale e importante, il ruolo del farmacista è solo una parte dell'attività di una Azienda Municipalizzata Farmacie. E' importante rilevare che il servizio farmaceutico pubblico, in ragione dello stretto rapporto con il Comune di Cinisello Balsamo, ente proprietario, è e sarà sempre più coinvolto nell'attività di assistenza della collettività. L'AMF indirizza la propria attività alla tutela della salute in senso ampio, con programmi e impegni per la promozione della salute attraverso la formazione e l'informazione, l'educazione e la prevenzione. D'altronde l'operato della farmacia pubblica può e deve differenziarsi da quello delle farmacie private. Queste ultime potranno fornire determinati servizi solo per "volontà del titolare" e anche in ciò sarà comunque condizionato proprio dalla loro struttura di singolo esercizio privato, di professionista/imprenditore.........
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